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Assicurazioni Rc auto 2013: niente tacito rinnovo e proroga dopo scadenza

27/01/2013 12:05

In merito alle modifiche che sono state apportate lo scorso anno all’articolo 22 del decreto 179, tutti i contratti di assicurazioni Rc auto che hanno scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non sono più prorogabili tacitamente. Quindi qualsiasi automobilista che ha intenzione di cambiare compagnia può farlo magari rivolgendosi alle numerose offerte assicurative presenti in rete. Saranno cancellati inoltre i quindici giorni di proroga dopo la scadenza, per adempiere al pagamento dell’assicurazione.

Tutte le persone che non effettueranno il pagamento entro la data di scadenza della polizza dovranno prepararsi a ricevere una sanzione da 798 euro oltre che l’immediato sequestro dell’auto. Al riguardo, l’articolo 1899 del nuovo codice civile dispone in maniera inderogabile che l’assicurazione abbia effetto dalla mezzanotte del giorno in cui il contratto si conclude alla mezzanotte dell’ultimo giorno di durata del contratto.

La stessa modifica sarà valida anche per chi ha sottoscritto assicurazioni con polizze di durata pluriennale. In precedenza il contatto si poteva prorogare tacitamente una o più volte ma da questo gennaio 2013 questa soluzione verrà accantonata dalla nuova normativa. Inoltre, prima che entrasse in vigore il decreto 179, il contratto che contemplava il tacito rinnovo veniva considerato prorogato alla scadenza ma prevedeva una tolleranza di 15 giorni, un lasso di tempo durante il quale, in mancanza di disdetta dell’assicurato, la copertura assicurativa continuava a sussistere anche se il pagamento del premio non era stato ancora effettuato.

La nuova normativa in materia assicurativa, in vigore dal primo gennaio non prevederà più il tacito rinnovo della polizza, ma il decreto prevederà esplicitamente che i contratti di assicurazione obbligatori non possono essere rinnovati tacitamente, e ogni clausola in contrasto sarà considerata nulla.