Il Biotestamento è una delle leggi più discusse in Italia degli ultimi mesi. Cosa cambia quando il Biotestamento incasserà finalmente la fiducia? Vediamo insieme su cosa si basa la querelle politica, quali sono i principali cambiamenti nel trattamento sanitario e quali sono gli scontri politici – con i messaggi dai vari leader – sulla legge in Italia del Biotestamento.
Sul #Biotestamento girano #fakenews, nessun accordo tacito: Ap non voterà mai la fiducia né questo testo di legge.
— Maurizio Lupi (@Maurizio_Lupi) 29 novembre 2017
Biotestamento legge in Italia: cosa cambia?
Il paziente avrà diritto ad abbandonare le terapie. Soppresso, così, il comma 6 dell’articolo 1 della Legge sul Biotestamento. Inoltre, è stato approvato l’articolo 1 (326 i voti favorevoli. Hanno votato contro Forza Italia e Alternativa Popolare, a favore il Pd, M5s e Mdp) che risulta essere uno dei capisaldi del provvedimento e che disciplina il consenso informato.
E ancora, con le modifiche registrate oggi alla Camera, il paziente può rifiutare l’idratazione e la nutrizione artificiali. Il medico, con l’entrata in vigore del Biotestamento in Italia, sarà esente da ogni responsabilità derivante dalla scelta del paziente. Al contempo, però, lo stesso medico potrà essere obiettore di coscienza e rifiutarsi di staccare la spina.
#BioTestamento è vergognoso che il trattamento di fine vita sia usato dal Pd come merce di scambio politico in vista del voto. Sarebbe scandaloso se su un tema così delicato e sensibile le massime istituzioni dello Stato avallassero certe scelte temerarie e da condannare subito.
— Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 28 novembre 2017
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Cosa prevede l’articolo 1 del Biotestamento
Cosa prevede l’articolo 1 del Biotestamento approvato oggi alla Camera? Come detto, fissa i principi base della legge sul testamento biologico e dispone che la presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione.
Il testo, con l’articolo 1, dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è espresso in forma scritta.
Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che la consentano.
#Salvini contro #biotestamento:”Mi occupo di vivi non di morti” #Grillo:“dove ci sono disgrazie ci sono i #Radicali” Ma cosa rimane della politica se non si occupa del giorno e della notte, delle speranze e delle sofferenze? Perché la vita di tutti è fatta questo. Anche la vostra
— Riccardo Magi (@riccardomagi) 28 novembre 2017
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Inoltre, l’articolo 1 del Biotestamento prevede che ogni persona maggiorenne, capace di agire, ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
Con l’entrata in vigore della Legge sul Biotestamento, il paziente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
Nutrizione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi. Il paziente ha il diritto di abbandonare le terapie.
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Divieto dell’accanimento terapeutico
La commissione, sempre nella giornata odierna ha dato parere favorevole a un emendamento sul Biotestamento presentato dal presidente Marazziti, che aggiunge un articolo ulteriore al testo e che introduce il principio del divieto dell’accanimento terapeutico; inoltre, si riconosce il diritto, appunto, in capo al paziente di abbandonare totalmente la terapia.
L’articolo aggiuntivo al Biotestamento riguarda la “terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole delle cure, e dignità nella fase finale della vita”.
Il testo della legge viene così riscritto: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.
“Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.
Evidentemente non è mai stato in un Ospice a vedere come si muore disintegrati da SLA, Tetraplegia o altre malattie devastanti. Il mio amico Massimo da lassù avrebbe qualcosa da dirgli…#BioTestamento #finevita https://t.co/BQ1T9GlykA
— Fabrizio V (@FabrizioV58) 28 novembre 2017
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Biotestamento valido anche per le cliniche Cattoliche
La legge vale anche per le cliniche cattoliche, così è stato stabilito dalla Camera nella giornata odierna. Le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.
Il medico si può rifiutare di “staccare la spina”, “fino a che non arrivi un collega a sostituirlo”.
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Le responsabilità del medico con il Biotestamento
Il medico, oltre a non essere responsabile delle conseguenze che derivano dal rifiuto del paziente a essere sottoposto a terapie, può rifiutarsi di “staccare la spina”. Questo è previsto da un emendamento della commissione Affari sociali, che modifica il comma 7 dell’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico.
Di fatto, con l’approvazione dell’emendamento, si riconosce al medico di non avere obblighi professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita.
Il che, tradotto, significa che viene riconosciuta al medico l’obiezione di coscienza, ma in modo non diretto, come invece ad esempio prevede la legge sull’interruzione di gravidanza, la legge 194.
Legge sul #biotestamento introduce, di fatto, #eutanasia passiva perché autorizza medici a far morire di fame e di sete un paziente. Noi @udcita siamo contro. A sinistra qualcuno la sventola come bandierina elettorale, ma è grande contraddizione dei centristi del centrosinistra pic.twitter.com/rXh46j22FG
— Antonio De Poli (@AntonioDePoli) 28 novembre 2017
“Il medico – recita l’emendamento approvato – è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”.