La prescrizione per il bollo auto, la tassa per il possesso dell’automobile, resta di tre anni su tutto il territorio nazionale. La Cassazione con la sentenza 20425/2017 boccia definitivamente il tentativo di alcune regioni di recuperare la tassa automobilistica, per cui sono stati inviati gli avvisi di accertamento ma non le cartelle esattoriali, entro i 10 anni dall’anno fiscale di competenza del tributo.
Bollo auto prescrizione: la cartella deve essere notificata entro i tre anni
La Cassazione ha messo una pietra tombale sulla pretesa di alcune regioni di recuperare bolli mai pagati e per cui mai sono state notificate cartelle di pagamento entro il termine di esigibilità del tributo, quindi tre anni. In particolare, la sentenza 20425/2017 ha stabilito che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2017) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
Con la sentenza 23397/2016 le Sezioni unite della Cassazione hanno infatti stabilito il principio secondo cui «la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione…produce soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito» e non anche quello della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto dalle norme sulla materia cui si riferisce il pagamento. Ciò significa che la pronuncia delle Sezioni unite è applicabile anche al bollo auto, almeno secondo la sentenza 20425/2017 depositata lo scorso 25 agosto dalla sesta sezione Tributaria.