L’articolo 48 della Costituzione stabilisce chiaramente i requisiti e la modalità per l’esercizio del voto all’estero, una legge dello stato la n. 459 del 2001 definisce quali sono le categorie che possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza dall’estero: i cittadini che certificano il soggiorno fuori dall’Italia per un periodo superiore a 12 mesi.
Coloro che si trovano all’estero per un periodo inferiore, possono votare sempre per corrispondenza, se fuori dal territorio nazionale per motivi di servizio o missioni internazionali, se appartenenti alle Forze armate o di polizia, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, se professori o ricercatori universitari per una durata complessiva di almeno sei mesi e inferiore a 12.
Non esiste alcuna normativa per gli studenti all’estero in via temporanea per svolgere un’esperienza di studio e di interscambio culturale. Vengono così esclusi dal voto per corrispondenza italiani che soggiornano all’estero per un periodo che va dai tre ai nove mesi: gli studenti. Si tratta di una discriminazione palese e ingiustificabile, ma non solo, il numero di esclusi è davvero enorme e potrebbe anche risultare decisivo per il risultato elettorale.