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Forze armate, aboliti i limiti di altezza: caserme aperte anche per i ‘non alti’

09/04/2014 09:39 - Aggiornamento 09/04/2014 09:55

Ieri 8 aprile il Senato ha approvato con 225 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, il ddl presentato dal Pd per la modifica dell’articolo 635 del Codice dell’ordinamento militare, relativo ai parametri fisici richiesti per l’ammissione e il reclutamento nelle Forze di Polizia, nelle Forze Armate e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Forze dell'ordine

Affinché il provvedimento diventi legge effettiva e possa entrare in vigore, la Camera dovrà ratificare quanto deliberato a larga maggioranza ieri dal Senato. La vecchia normativa, quindi ancora in vigore, prevede infatti che si possano arruolare solamente uomini con un’altezza pari o superiore ad 1 metro e 65 centimetri e donne che non siano sotto il metro e sessantuno centimetri. Un provvedimento che sostituisce i limiti di altezza con il parametro della “idoneità fisica”, considerato “Un passo in avanti e una decisione dettata dal buonsenso” anche dal senatore del M5S Roberto Cotti, componente della Commissione Difesa. La nuova normativa modifica quindi l’ordinamento militare e scaturisce da una decisione votata a larga maggioranza dall’aula del Senato.

Silvana Amati (Pd), relatrice del provvedimento, dopo il voto di ieri ha spiegato che l’intento del disegno di legge è “Quello di garantire i diritti costituzionali di quanti vogliono impegnarsi nel settore della difesa ed eliminare così una discriminazione tra i giovani che, in un momento di difficoltà per l’occupazione, possono trovare nell’arruolamento nelle Forze armate un’importante occasione di lavoro” e specificando che la nuova normativa si estende anche a chi voglia entrare nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco, aggiunge: “Si rimuove un ostacolo considerato da molti ragazzi e da molte ragazze un impedimento alla speranza di futuro. La disciplina vigente per l’arruolamento si basa infatti esclusivamente su un dato fisico, quale l’altezza, definendo così in concreto un ostacolo di ordine normativo. È una discriminazione che non tiene conto della complessità della struttura fisica del soggetto”.