Dal 1 maggio l’interruzione involontaria del lavoro dipendente è tutelata dalla Naspi – “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego” – ovvero la nuova indennità disoccupazione mensile. La Naspi è rivolta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con contratto di lavoro dipendente. Non si applica invece ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e agli operai agricoli.
Per avere accesso alla Naspi un lavoratore deve: essere in stato di disoccupazione, far valere un minimo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La domanda all’Inps deve essere consegnata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza.
La Naspi sostituisce la ASpI e la MiniASpI, che tuttavia rimarranno in vigore per tutti i rapporti cessati involontariamente entro e non oltre il 30 aprile 2015. La domanda per avere accesso alla Naspi si potrà effettuare per via telematica (all’indirizzo www.inps.it), tramite il patronato (che per legge offre assistenza gratuita), tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 o il numero 06164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).