La realtà di carriere lavorative sempre più frammentate e discontinue riguarda una platea di lavoratori sempre più ampia, dove ci sono periodi di lavoro alternati a periodi di non occupazione di vario tipo. Il Decreto Legislativo 564/1996 ha riguardato strumenti di sostegno per i lavoratori stagionali e saltuari con lo scopo di agevolare il calcolo della pensione rispetto ai contributi versati, permettendo di recuperare periodi di vuoto contributivo. A tal proposito l’Inps ha fornito dei chiarimenti sull’art. 7 del Decreto Legislativo su come recuperare periodi che rischierebbero di essere perduti.
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Il diritto al riscatto si può esercitare su richiesta dell’interessato senza alcun limite di tempo, quindi anche dopo alcuni anni quando eventualmente si ha una maggiore possibilità economica. I contributi riscattati servono sia per il calcolo dell’importo dell’assegno che per i requisiti necessari per andare in pensione. L’unica condizione è che i periodi di non lavoro da riscattare si siano verificati dopo il 31 dicembre 1996 e non siano stati coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa, se ad esempio si è usufruito di assegno di disoccupazione non c’è diritto al riscatto.
Il lavoratore ha l’obbligo di dimostrare l’iscrizione alla lista di collocamento e la condizione di disoccupazione per il periodo di cui si chiede il riscatto. Le domande dei lavoratori interessati devono avere una certificazione di iscrizione alle liste di collocamento. Il riscatto esclude la prosecuzione volontaria della contribuzione e può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti.