Non di rado, chi sceglie di viaggiare in aereo deve far fronte a problemi e disagi di vario genere. Nella maggior parte dei casi, si tratta di inconvenienti di lieve entità, come ad esempio un leggero ritardo sull’orario di partenza (o di arrivo) oppure un danno trascurabile al bagaglio, dovuto alla gestione del carico durante il trasporto. In altri casi, invece, l’utente subisce un danno più serio: vediamo di seguito cosa fare quando il disagio è particolarmente significativo e in quali circostanze il viaggiatore ha diritto ad ottenere un risarcimento delle spese di viaggio.
Quali sono i principali disagi per chi viaggia in aereo
Gli inconvenienti legati ai viaggi in aereo, in realtà, non sono tantissimi e si possono riassumere così:
- partenza in ritardo: il volo non parte all’orario prestabilito ma successivamente; questo disagio può essere provocato da fattori molto diversi tra loro;
- volo cancellato; in tal caso, il servizio non viene erogato. Anche in questo caso, le motivazioni possono essere differenti e la responsabilità non sempre ricade sulla compagnia aerea;
- bagaglio smarrito o danneggiato; problema, purtroppo, piuttosto comune, legato ad una gestione non ottimale del carico destinato alla stiva; questo tipo di disagio può verificarsi maggiormente su tratte molto lunghe, che prevedono uno o più scali;
- mancato imbarco per overbooking; rappresenta un caso piuttosto particolare, e certamente l’eventualità più rara tra quelle elencate sin qui. In sostanza, al passeggero viene impedito l’imbarco, nonostante abbia effettuato regolarmente la prenotazione, quando la capienza massima dell’aeromobile è inferiore al numero di prenotazioni.
In quali casi si può ottenere il rimborso del biglietto
Anzitutto, è necessario tenere presente come le singole compagnie aeree applichino politiche specifiche, seppur in conformità con i regolamenti internazionali; per avere un’idea più chiare delle condizioni applicati da ciascun operatore, è possibile consultare un portale specializzato come www.italiarimborso.it.
Quando un viaggiatore subisce un inconveniente è nel suo interesse provare a tutelarsi, in quanto danneggiato da un disservizio. Di contro, non sempre, in presenza di una qualsiasi delle casistiche sopra citate, il cliente ha diritto ad un pieno rimborso. Per questo, quando si compra un biglietto è consigliabile, da un lato, verificare attentamente quali sono le condizioni applicate dalla compagnia aerea e, dall’altro, optare per formule di acquisto che offrano maggiori tutele a fronte di un imprevisto. Detto ciò, analizziamo i possibili disagi caso per caso:
- ritardo: il viaggiatore ha diritto al rimborso del biglietto (risarcimento pecuniario) se la partenza viene ritardata di almeno tre ore; inoltre, se il ritardo ha provocato ulteriori danni, come ad esempio la perdita di un altro volo, è previsto il risarcimento anche delle ulteriori spese sostenute dall’utente per raggiungere la sua destinazione;
- cancellazione: il discorso relativo ai rimborsi sui voli cancellati è più complesso. Il Regolamento CE/261 stabilisce che le compagnie hanno alcuni obblighi in caso di soppressione di un volo. Nello specifico, devono comunicare la cancellazione tempestivamente (almeno due settimane prima) per poi proporre una soluzione alternativa “ragionevole” e, infine, proporre il rimborso in denaro del biglietto. Fa eccezione il caso in cui il volo sia stato cancellato per via di cause eccezionali, non prevedibili né evitabili in alcun modo;
- mancato imbarco: la compagnia deve offrire al viaggiatore il rimborso del biglietto o un volo alternativo, oltre a fornire assistenza gratuita nel caso il mancato imbarco comporti una sosta prolungata in aeroporto;
- bagaglio smarrito: secondo le norme di riferimento, un bagaglio è considerato smarrito se, dopo 21 giorni, non è stato recapitato a destinazione. Dopo aver fatto la denuncia di smarrimento in aeroporto, indicando il contenuto del bagaglio in maniera quanto più possibile dettagliata, è necessario inviare richiesta di risarcimento alla compagnia aerea. Qualora riceva il bagaglio in ritardo (ossia entro 21 giorni), il viaggiatore può comunque richiedere – e ottenere – il rimborso.