Il ministero della Salute ha deciso di lasciare invariate le regole sulla quarantena dei positivi e dei “contatti stretti”. Una puntualizzazione necessaria dal momento che il nuovo decreto con le regole per il contenimento del Covid, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che «la cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati». Dall’alto si è però ritenuto opportuno ribadire la validità della circolare emessa il 4 febbraio 2022 firmata dal direttore generale della prevenzione Giovanni Rezza.
Quarantena Covid, isolamento e contatti stretti: nuove regole
Rimane quindi l’obbligo di attendere i 7 giorni (o 10 giorni per i non vaccinati o per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda dose da più di 120 giorni) per chi è positivo. Nel provvedimento si specifica che all’esito del tampone negativo, «la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento». Ricapitolando dunque quali sono le regole da seguire
- «Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».
- «Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo».
- Se si è sintomatici «il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni». Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.
Cosa cambia? Le precisazioni della circolare ministeriale
Per i contatti stretti, anche conviventi «è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto». Anche in questo caso si deve «effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto». Leggi anche l’articolo —> Gli Usa corrono, l’Europa in confusione: chi dovrà fare la quarta dose di vaccino Covid