Con la FASE 2 le aziende si preparano a riprendere gradualmente le loro attività lavorative, seguendo le disposizioni previste dal Governo e indicate nel “Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
La sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori sarà un aspetto fondamentale di cui tener conto e, per quanto riguarda gli adempimenti, ai datori di lavoro sarà richiesto di mettere in atto particolari misure di contenimento.
Nel protocollo di cui sopra, contenuto nel DPCM 26 aprile 2020, vengono elencati i 13 punti fondamentali da applicare in ogni azienda, essi contengono linee guida e indicazioni operative relative a:
- Informazione;
- Modalità di ingresso in azienda;
- Modalità di accesso dei fornitori esterni;
- Pulizia e sanificazione in azienda;
- Precauzioni igieniche personali;
- Dispositivi di Protezione Individuale;
- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…);
- Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
- Gestione entrata e uscita dei dipendenti;
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- Gestione di una persona sintomatica in azienda;
- Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione;
In aggiunta a ciò, l’INAIL ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, che è stato approvato il 9 aprile scorso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Cosa prevede il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
Il documento tecnico, partendo dalla premessa che occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire un ritorno progressivo al lavoro garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, affronta l’argomento della rimodulazione delle misure di contenimento basandosi fondamentalmente su:
- Classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro;
- Metodologia di Valutazione Integrata;
- Strategie di prevenzione;
- Considerazioni finali;
Proponendo per ciascun punto delle indicazioni valide ed efficaci per mettere in atto la lotta al coronavirus nei luoghi di lavoro.
Classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro
Per quanto riguarda la classificazione del rischio vengono prese in considerazioni tre variabili principali:
- L’esposizione, ovvero la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
- La prossimità, ovvero le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- L’aggregazione, ovvero la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda
Ciascuno dei tre profili di cui sopra può assumere un’entità diversa a seconda della tipologia di attività e del contesto geografico in cui opera l’azienda.
La metodologia di valutazione integrata contenuta nel documento tecnico INAIL
Al punto successivo, il documento tecnico presenta una metodologia messa a punto sulla base del modello sviluppato sui dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics adattato al contesto lavorativo Italiano, a tali dati ne sono stati integrati altri, provenienti dalle indagini INAIL e ISTAT.
La metodologia consentirà di elaborare una matrice di rischio, uno strumento già utilizzato nella valutazione dei rischi generali e specifici presenti in azienda che mette in relazione la probabilità che un incidente si verifichi e la sua potenziale gravità, rimodulandola secondo le variabili elencate al paragrafo precedente.
Verranno assegnati, dunque, dei punteggi ad livello di Esposizione e Prossimità, che andranno arbitrariamente da 0 a 4, e il punteggio risultante dalla loro combinazione verrà corretto in base al punteggio assegnato alla variabile Aggregazione.
Il risultato finale determinerà l’attribuzione del livello di rischio di contagio.
Strategie di prevenzione
Sulla base del livello di rischio individuato bisognerà mettere in atto delle strategie di prevenzione idonee a contenere il rischio di contagio per i lavoratori, che dovranno essere compatibili con quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il punto su cui si focalizza maggiormente il documento è il coinvolgimento di tutte le figure che hanno un ruolo importante per la sicurezza aziendale.
Nello specifico:
- Datore di Lavoro;
- Medico Competente;
- RSPP;
- RLS;
dovranno operare per garantire un monitoraggio costante sull’attuazione delle misure necessarie in azienda e sulla loro efficacia, promuovendo il coinvolgimento attivo dei lavoratori.
Inoltre, il documento evidenzia la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi, o DVR, finalizzate il rischio di infezione, individuando in particolare:
- Misure organizzative;
- Misure di prevenzione e protezione;
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici;
Il documento si conclude con le considerazioni finali dell’INAIL e con un allegato contenente delle tabelle di valutazione del rischio in base al settore lavorativo e al codice ATECO, per visualizzarle vi invitiamo a visionare il testo integrale del Documento Tecnico reperibile al seguente link: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2