Cannabis light: il nuovo Decreto aggiorna le tabelle
Il 21 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un Decreto firmato dal Ministero della Salute, nella persona del ministro Orazio Schillaci, che revoca la sospensione di un precedente decreto dello stesso dicastero emanato nel 2020 dall’allora ministro Roberto Speranza. Si tratta di un (si cita testualmente) “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”.
Tradotto in parole povere, il cannabidiolo ad uso orale entra a far parte della tabella delle sostanze stupefacenti. In pratica, l’estratto ottenuto dalla cannabis – noto per l’assenza di proprietà psicotrope al suo interno, ampiamente utilizzato per favorire il rilassamento, diminuire l’ansia e lenire i dolori – non potrà più essere venduto nei negozi (canapa shop fisici e online, erboristerie, farmacie e tabaccai). Ma attenzione: il decreto si riferisce solo agli oli in gocce a base di CBD (e ai prodotti con cannabidiolo da ingerire) e lascia in pace – almeno per il momento – le infiorescenze di canapa, i cosmetici e gli alimenti realizzati con CBD.
Tutti gli altri prodotti derivati dal CBD, dunque, rimangono legali e possono essere venduti dai produttori e acquistati dai consumatori, purché ci si rivolga solo ed esclusivamente ai canali legali, cioè ai rivenditori autorizzati di cannabis light. Il mercato illegale di cannabis, infatti, dominava il commercio fino all’emanazione della legge n. 242/2016, cioè quella che ha regolamentato l’uso della cannabis light e dei suoi derivati, definendo legali i prodotti che contengono una quantità di THC pari allo 0,2% (con tolleranze fino allo 0,6%).
Una legge che nasce per tutelare i consumatori e la loro salute, poiché affidandosi soltanto ai rivenditori legali, come https://canapafarm.eu/, il cliente ha la certezza di acquistare prodotti controllati, sicuri e privi di sostanze dannose, oltre al notevole fatto di contrastare il mercato nero della marijuana illegale. Ma che, paradossalmente, potrebbe colpire proprio gli stakeholder e i produttori che Italia garantiscono la filiera sicura e legale della cannabis.
Secondo quanto stabilito dal nuovo decreto sulla cannabis light, dunque, entrato in vigore il 22 settembre 2023, i prodotti a consumo orale a base di CBD rientrerebbero a tutti gli effetti tra i farmaci e possono essere acquistati solo dietro prescrizione medica. Il condizionale è d’obbligo e a breve si spiegherà il perché.
Cannabis light: passi avanti e passi indietro del Governo
Prima di procedere, bisogna fare un passo indietro. Il ministro Speranza, dopo aver emanato il 1° ottobre 2020 un decreto secondo il quale le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo” venissero inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti, sospese il decreto dopo sole quattro settimane.
Il motivo della sospensione furono le numerose proteste giunte dalla comunità scientifica e, in particolar modo, da una commissione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, nel novembre 2020, dichiarò che il CBD non ha effetto stupefacente.
Ed è proprio a questa sentenza che fa appello la richiesta di sospensione del Decreto avanzata da Federcanapa, che ha commentato così il decreto Schillaci: “Il ministero della Salute ha riesumato un assurdo provvedimento sulla canapa emesso 3 anni fa dall’allora ministro Speranza. Tanto assurdo che decise di sospenderlo a meno di un mese dalla sua emanazione”. Aggiungendo che: “La decisione è tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al CBD prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali”, dal momento che le restrizioni non coinvolgono tutte le categorie merceologiche di derivati del CBD.
È a questo punto che il Governo Meloni fa – o meglio, subisce – un altro passo indietro. Il Tar del Lazio, in seguito a un ricorso depositato dall’Associazione Ici-Imprenditori Canapa Italia, ha sospeso nuovamente il decreto Schillaci, riconoscendone l’illegittimità e, proprio in questi giorni, usciranno nuovi aggiornamenti. Fino a questo momento, dunque, i prodotti a base di cannabis light per uso orale non subiscono divieti di vendita e non sono equiparati alle sostanze stupefacenti.