Si tratta ancora di una bozza ma la firma del presidente del Consiglio Conte è attesa a minuti. Nell’articolo 1 si legge espressamente del divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province di Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Inoltre, il decreto prevede l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province che diventeranno “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide dall’8 marzo fino al 3 aprile.
Zona rossa per Lombardia e 11 province: le restrizioni
I commi a), b) e c) del decreto spiegano le restrizioni previste per la Lombardia e le 11 province che diventeranno zona rossa:
- a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Bar e ristoranti aperti, negozi e supermercati con ingressi contingentati
Il decreto per le nuove “zone rosse” prevede nuove limitazioni per gli esercizi commerciali, supermercati e centri commerciali inclusi che resteranno chiusi nei festivi e prefestivi. Le disposizioni per bar e ristoranti restano invece le stesse già previste per le altre province già interessate dalle restrizioni.
- k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
- q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Competizioni sportive solo a porte chiuse
Ferme anche le competizioni sportive, salvo quelle che si svolgono a porte chiuse. Recita il comma d) del decreto di imminente firma da parte del premier:
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
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