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Dl sicurezza, come cambia il rilascio dei permessi di soggiorno e il sistema di accoglienza

08/10/2020 09:28

Le modifiche al dl sicurezza e immigrazione hanno portato dei cambiamenti consistenti alle tanto discusse leggi firmate da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno. Tra le più significative, ci sono quelle riguardanti la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, ovvero quello internazionale, nel rispetto dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, è stato rivisto e ridisegnato anche tutto il sistema di accoglienza.

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Dl sicurezza, il permesso di soggiorno speciale

Le modifiche sono arrivate in seguito alle osservazioni sollevate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con il nuovo decreto sull’immigrazione e la sicurezza, infatti, si sancisce che il divieto di “refoulement” previsto dal Testo unico immigrazione è valido anche nei confronti di coloro per i quali è oggettivo il rischio di essere sottoposti a torture, trattamenti inumani o degradanti nel Paese di provenienza. Inoltre, vige anche nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

I cambiamenti più sostanziali sono stati attuati per i richiedenti protezione internazionale, per i beneficiari di protezione e per i minori stranieri non accompagnati. Il nuovo sistema di accoglienza si svilupperà su due livelli. La prima assistenza sarà assicurata nei centri governativi, mentre la seconda si effettuerà nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione gestite dagli enti locali. Si tenterà di dare precedenza ai soggetti vulnerabili, includendo anche i casi di coloro che hanno diritto alla protezione speciale. A questi ultimi, infatti, verranno proposti dei servizi di primo livello come l’assistenza sanitaria, psicologica, legale, la redazione linguistico-culturale, l’organizzazione di corsi di lingua italiana. Tra i servizi di secondo livello, invece, ci saranno l’orientamento al lavoro e la formazione personale.

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Nuovo dl sicurezza, in quali casi il migrante non può essere espulso

Se con i decreti Salvini era diventato più semplici prevedere (ma non effettuare) l’espulsione degli immigrati, ora “non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi, si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistemiche e gravi di diritti umani”. Prima, invece, il divieto si applicava solamente nel caso in cui il rimpatrio determinasse il rischio di tortura.

“Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allentamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Inoltre, “ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato. Del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. Nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”. Proprio in questi casi sarà previsto il rilascio del permesso di soggiorno speciale.

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Possibilità di iscriversi all’anagrafe e rilascio della carta d’identità

Tra le novità inserite nel nuovo decreto immigrazione e sicurezza, poi, c’è l’eliminazione del divieto di registrazione anagrafica per il richiedente protezione internazionale. Questa modifica arriva sulla scia della sentenza 186 del 9 luglio 2020 della Corte costituzionale. Essa, infatti, individuando una violazione dell’art.3 della Costituzione, aveva già precedentemente annullato l’articolo del dl Salvini che abrogava le norme preesistenti. I motivi erano due: razionalità intrinseca, visto che la norma non agevolava il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate nel decreto; e irragionevole disparità di trattamento. Di fatti, si rendeva ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che dovevano essere garantiti.

Per questo, nel testo a firma Lamorgese, si specifica che “il diritto all’iscrizione anagrafica, la disciplina delle relative modalità e regola anche il rilascio della carta d’identità”. >>Tutte le notizie di UrbanPost