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Fase 2 spostamenti: le Faq e i chiarimenti del governo

03/05/2020 11:15 - Aggiornamento 03/05/2020 11:37

Fase 2 spostamenti, dopo giorni d’incertezza sulle nuove regole stabilite dal Dcpm dello scorso 26 aprile, in particolare per quanto riguarda le restrizioni personali, ieri sono finalmente arrivati i primi chiarimenti ufficiali del governo. Una ridda di ipotesi circolate sui media aveva gettato nello sconforto e fatto arrabbiare molti italiani. La voglia di uscire è comprensibile. Ma è chiaro che anche da domani, 4 maggio 2020, con l’inizio della Fase 2, lo si potrà fare soltanto per validi motivi. E resterà valida l’autocertificazione, anche se non è ancora chiaro (e speriamo lo sia entro oggi) se per tutti gli spostamenti.

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fase 2 spostamenti

Fase 2 spostamenti: tutto quello che c’è da sapere

Fase 2 spostamenti, vediamo punto per punto tutto quello che c’è da sapere.

E’ possibile spostarsi per far visita a qualcuno?

E’ scritto testualmente nelle Faq del governo: “Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi spiegazione del termine “congiunti” al punto successivo), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.

Chi sono i congiunti cui è possibile fare visita

Il governo ha anche chiarito (o così avrebbe voluto fare…) chi sono le persone individuate con il termine “congiunti”. Resta un margine molto ampio di incertezza sulla definizione di “persone legate da uno stabile legame affettivo”. Perché infatti, gli amici non potrebbero rientrare tra i legami affettivi stabili, come affermano alcuni media in queste ore? Di seguito i chiarimenti del governo.

“L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).”

fase 2 spostamenti congiunti

E’ possibile uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità, che include anche la visita ai congiunti. Le Faq del governo precisano inoltre che è possibile “svolgere attività sportiva o motoria all’aperto”.  Qui il governo vuol dire (almeno, così interpretiamo noi) che una semplice passeggiata non finalizzata al mantenimento della forma fisica è possibile solo “se strettamente necessaria a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati”.

Precisa ancora il governo. “Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia. O comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto”.

“Resta inteso – precisa il governo – che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite (autocertificazione). La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”.

Si può uscire per svolgere attività motoria o sportiva?

Si legge nelle Faq del governo: “L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti”.

E’ possibile uscire se si hanno sintomi influenzali?

Precisano le Faq di Palazzo Chigi: “I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”.

Si può uscire ad acquistare beni diversi dagli alimentari?

“Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link”.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio può rientrarvi?

“Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse”. La Faq di Palazzo Chigi precisa anche che “una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento”. Si tratta dei casi previsti dal Dcpm 26 aprile 2020, vale a dire carattere di estrema urgenza, comprovate esigenze lavorative, salute (su disposizione autorità sanitarie). >> Link alla pagina ufficiale delle Faq del governo sulla Fase 2