Smart working dopo 31 marzo 2022, come cambia? – Con la possibile fine dello stato di emergenza e la mancata proroga ci si aspetta che anche il cosiddetto «lavoro agile» sarà soggetto a significative modifiche. Urge certamente una maggiore regolarizzazione; il premier Draghi stesso l’ha fatto capire in più occasioni. Su «Rai News» l’intervista a Pasqualino Albi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Pisa, consigliere giuridico del Ministro del Lavoro Andrea Orlando e presidente del gruppo di studio Lavoro agile. Nel suo intervento l’esperto ha spiegato che è altamente improbabile un secco ritorno alla situazione pre-pandemica.
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Come cambierà lo smart working dopo il 31 marzo: chi potrà beneficiarne
«Smart working dopo il 31 marzo? Sarà decisamente più dinamico di quello che abbiamo conosciuto durante la pandemia che è stato fondamentalmente il lavoro svolto ‘da casa’ in una situazione di sostanziale isolamento, a volte anche prolungato nel tempo. Il lavoro agile, secondo quanto previsto dalla legge 81 del 2017, si caratterizza per l’alternanza fra lavoro in presenza e lavoro da remoto ma durante la pandemia abbiamo conosciuto il volto emergenziale di questa modalità di lavorare. Non abbiamo comunque un modello predefinito una volta per tutte. La Commissione di studio istituita dal Ministro Orlando e da me presieduta ha inteso comprendere come le parti sociali hanno regolato questo tema; prima di tutto si è ritenuto molto importante apprendere dall’esperienza maturata nei luoghi di lavoro e cogliere le esigenze emerse sul campo», ha spiegato il professor Pasqualino Albi. Il docente ha poi chiarito che il dialogo è in corso: «È stato così intrapreso un intenso confronto per arrivare ad un protocollo congiunto al fine di individuare punti di convergenza sulle questioni più spinose e non regolate in modo efficace dalla legge, che è stato poi sottoscritto lo scorso 7 dicembre. Il documento, che riguarda il solo settore privato, è finalizzato a fornire delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la contrattazione collettiva ma anche un input alla gestione aziendale del lavoro agile». E ancora: «Dobbiamo attrezzarci a gestire la possibile transizione di una parte non trascurabile del mondo del lavoro verso forme stabili di lavoro agile».
Come si utilizzerà al meglio il lavoro agile?
Come si utilizzerà al meglio il lavoro agile? «Alla base ci sarà l’accordo del datore con il lavoratore nell’alveo della disciplina di legge e di quella eventualmente posta dalla contrattazione collettiva che potrà svilupparsi lungo le linee di indirizzo tracciate del Protocollo dello scorso 7 dicembre. Si aprono nuovi spazi per modelli organizzativi più elastici, più dinamici, che possono favorire la produttività e, al tempo stesso, realizzare, come forse mai era accaduto in passato, una effettiva conciliazione fra vita e lavoro», ha chiarito Albi. Come cambierà lo smart working? «Fino al 31 marzo 2022, la differenza sostanziale è che, per il settore pubblico, è necessario l’accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, con attivazione unilaterale da parte del datore di lavoro. Una volta terminata la fase emergenziale, le peculiarità saranno soprattutto connesse all’organizzazione ed all’attivazione dello strumento, fermo l’accordo individuale, che nelle pubbliche amministrazioni si ricollega anche alla programmazione che ciascuna amministrazione deve fare ed in cui deve rientrare anche il lavoro agile», ha spiegato il consigliere giuridico di Orlando.
Smart working dopo il 31 marzo 2022: i chiarimenti del professor Pasqualino Albi
Ma chi potrà beneficiare dello smart working dopo il 31 marzo? «Tutti i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con lo smart working possono essere coinvolti. Nell’ottica di incentivazione e tutela, il Protocollo dello scorso 7 dicembre prevede l’impegno delle parti sociali a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole. La stessa legge 81/2017 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità», ha concluso il professor Albi. Leggi anche —> Milleproroghe, maggioranza si spacca sul tetto del contante: governo sotto quattro volte