La Cassazione ha stabilito che la pausa caffè non è una esigenza indispensabile e legata alle ore lavorative, bensì una libera scelta. Detto ciò, un lavoratore che subisce un infortunio recandosi al di fuori del luogo di lavoro, non ha diritto all’indennizzo per malattia né al riconoscimento di una eventuale invalidità. (Continua dopo la foto)
È stato accolto così il ricorso dell’Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una dipendente della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per la pausa caffè. La donna che aveva vinto in primo e secondo grado davanti a Tribunale e Corte di Appello di Firenze e ottenuto dall’Inail l’indennità di malattia assoluta temporanea e l’indennizzo per danno permanente del 10%, dopo 11 anni ha perso il diritto agli indennizzi ed è stata condannata a pagare 5300 euro di spese legali e di giustizia. (Continua dopo la foto)
I giudici scrivono: “non ha diritto alla tutela assicurativa dell’Inail chi affronta un rischio scaturito da una scelta arbitraria” e “mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa”. Quindi, prosegue il verdetto della Cassazione, “è da escludere la indennizzabilità” dell’incidente “subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, dato che allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente”. (Continua dopo la foto)
Pausa caffè sentenza Cassazione: “A rischio del lavoratore”
In questo modo, Rosanna B. – l’impiegata di questa vicenda finita in Cassazione – con la scelta di andare al bar per la pausa caffè “ha interrotto la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente”. Ed è del tutto “irrilevante”, prosegue il verdetto della Sezione lavoro dell’Alta Corte, “la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”. Dunque il permesso del capo non garantisce assolutamente che la pausa caffè sia connessa a motivi di servizio.
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