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Assegno unico figli, entro quando fare la domanda per ricevere gli arretrati

24/09/2021 12:42

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda dell’assegno unico figli 2021 all’Inps. Per tutte le richieste fatte entro questa data l’Inps erogherà i contributi anche per i mesi di luglio e agosto. Dopo il 30 settembre è possibile comunque presentare la domanda ma la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, e quindi senza gli importi da luglio a settembre.

assegno figlio unico

Assegno unico figli 2021: domanda fino al 30 settembre per gli arretrati

L’assegno unico vero e proprio avrà inizio a gennaio 2022. Per ora si tratta di un “assegno ponte”: una soluzione temporanea per offrire comunque un aiuto alle famiglie. L’assegno unico universale per i figli minori è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di cittadinanza. Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2021, l’assegno è destinato a tutti i nuclei familiari che oggi sono esclusi dagli assegni al nucleo familiare. Sono esclusi dal bonus quindi i lavoratori dipendenti. Possono invece richiedere l’assegno unico: disoccupati, percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche lavoratori dipendenti oggi esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare.
Se la domanda viene fatta entro il 30 settembre le famiglie percepiranno il bonus anche dei mesi di luglio e agosto. Per le domande fatte dal 1° ottobre invece l’assegno partirà dal mese in cui il cittadino ha fatto richiesta.

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Assegno unico figli 2021: come presentare la domanda

La domanda può essere fatta attraverso il sito dell’istituto di previdenza. In alternativa è possibile chiamare il Contact center integrato al numero verde gratuito da rete fissa 803 164 o 06 164 164 da rete mobile a pagamento. Infine, attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti da essi offerti gratuitamente. Chi già usufruisce del reddito di cittadinanza, riceverà direttamente la quota e non c’è bisogno di presentare la domanda. In generale, la somma viene accreditata dall’ente di previdenza: su conto corrente bancario o postale, con bonifico domiciliato presso lo sportello postale, su libretto postale, su conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con Iban. Per ricevere l’assegno bisogna presentare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) anche successivamente alla domanda, ma entro il 30 settembre.>>Tutte le notizie