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Mascherine all’aperto, le regole della Campania: cosa dice l’ordinanza di De Luca

28/06/2021 09:05 - Aggiornamento 28/06/2021 09:11

Mascherine all’aperto, stop all’obbligo a partire da oggi, lunedì 28 giugno 2021, in tutta Italia. Nelle regioni in “zona bianca”, il dispositivo anti Covid non sarà più doveroso all’aperto se non in situazioni in cui ci sia il rischio assembramenti e non sia possibile mantenere il distanziamento. In Campania però c’è un’ordinanza della regione firmata dal governatore della Regione, Vincenzo De Luca, valida fino al 31 luglio, che fissa regole parzialmente diverse.

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Campania mascherine all’aperto: cosa dice l’ordinanza del governatore De Luca

Stop all’obbligo delle mascherine all’aperto nelle regioni in “zona bianca”, fatta eccezione per la Campania. Secondo le disposizioni del presidente Vincenzo De Luca, il dispositivo va comunque indossato nei centri urbani, nelle piazze, sul lungomare indipendentemente dagli assembramenti. L’uso della mascherina all’aperto “resta obbligatorio in ogni luogo non isolato. Ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomare nelle ore e situazioni di affollamento. Nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto. Nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli e navi”. De Luca rimarca nell’ordinanza regionale che o «Comuni e le altre autorità competenti» dovranno «intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone e orari della ‘movida’». Discorso diverso al chiuso: la mascherina resta obbligatoria nei negozi e centri commerciali. Ai bar e ristoranti essa potrà essere tolta al tavolo al momento della consumazione. Sarà necessaria la mascherina anche sui mezzi pubblici, dove la capienza rimane consentita fino all’80%.

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Stretta del governatore anche sulla vendita degli alcolici

Stretta di De Luca anche sulla vendita degli alcolici: da oggi, fino al 31 luglio, dalle ore 22 e fino alle ore 6, è vietata la «vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici», come pure «il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali». Ai «bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione» la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è ammessa solamente al banco o ai tavoli. L’ordinanza vieta «comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Leggi anche l’articolo —> Tutta Italia zona bianca da domani: stop mascherine all’aperto, ma spaventa variante Delta

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