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Covid, Guariniello: «Chi non si vaccina rischia il licenziamento»

24/12/2020 11:15

“Chi non si vaccina rischia il licenziamento”: così il giurista e magistrato Raffaele Guariniello chiarisce i risvolti che la mancata somministrazione del vaccino anti-Covid può avere sui lavoratori. Lo fa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano citando il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro. “Tutelare la salute – afferma Guariniello – significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”.

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Vaccino Covid

Vaccino Covid, cosa dice il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro

“Il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge – spiega il magistrato nell’intervista al quotidiano – è previsto dalla Costituzione. L’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro impone al datore di lavoro di mettere a disposizione ‘vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente’”. E prosegue: “Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, peraltro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea. Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere ‘a disposizione’ vaccini efficaci. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici”.

Vaccino Covid

“Il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto”

Per quanto la legge non obblighi nessuno a vaccinarsi, precisa Guariniello, è anche “vero che la stessa norma impone al datore di lavoro ‘l’allontanamento temporaneo del lavoratore’ in caso di inidoneità alla mansione ‘su indicazione del medico competente’”. La legge, aggiunge ancora il magistrato, prevede anche “l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ‘ove possibile’. La Cassazione ritiene che tale obbligo di ripescaggio non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda non è compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda stessa”.

“Insomma – conclude – il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro”. Sebbene oggi lo stato di emergenza non consenta i licenziamenti e preveda lo smart working, “in futuro – è il monito del giurista – il problema potrebbe presentarsi. La normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione ‘ove possibile’ del lavoratore che si rifiuti inidoneo”. >> Variante inglese Covid, Oms: «Più trasmissibile dai bambini», nuovo caso a Loreto

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