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Decreto Sostegni, bonus stagionali 2400 euro: le domande entro il 31 maggio

27/04/2021 11:58 - Aggiornamento 27/04/2021 14:58

Decreto Sostegni bonus stagionali: la scadenza è per il 31 maggio. La proroga è annunciata dall’INPS, che ha anche pubblicato la circolare attuativa  con le indicazioni per presentare le richieste attraverso la procedura web di cui viene annunciata l’imminente attivazione.

decreto sostegni

Decreto Sostegni bonus stagionali e altri lavoratori

Slitta a fine maggio la scadenza per la presentazione delle domande del bonus di 2400 euro. La scadenza era fissata al 30 aprile ma, in considerazione dei tempi, più lunghi del previsto per l’apertura della procedura di domanda, l’INPS ha posticipato il termine al 31 maggio. Il bonus è destinato ai lavoratori stagionali e le altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi per i quali sono previsti i nuovi indennizzi del decreto Sostegni. Si tratta di indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno delle categorie colpite dall’emergenza Covid-19.

Ricordiamo che questi indennizzi operano in continuità con quelli erogati dal Decreto Ristori e destinati alle medesime categorie di lavoratori già beneficiarie dei bonus previsti del Ristori quater. Questi soggetti, quindi, non dovevano presentare domanda e hanno già ricevuto l’indennizzo previsto. Chi invece non aveva fatto domanda e rientra nei nuovi requisiti (con platea 2021 allargata), deve fare domanda entro fine maggio.

Chi può beneficiarne

Hanno diritto a questi nuovi indennizzi le seguenti tipologie di lavoratori:

  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Non devono essere titolari di pensione, Naspi, rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo scorso.
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, titolari fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo scorso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono anche aver avuto nel 2018 uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.

Decreto Sostegni bonus 2400 euro

  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con l’esclusione di quello intermittente senza indennità di disponibilità, e di pensione.
  • Lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Anche qui, c’è incompatibilità con altri rapporti di lavoro dipendente o pensione.
  • Lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che fra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) e non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Devono essere già iscritti alla Gestione separata INPS AL 23 MARZO SCORSO, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non possono avere un contratto di lavoro dipendente o essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

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Lavoratori dello spettacolo e venditori a domicilio

  • Lavoratori dello spettacolo con i seguenti requisiti: almeno trenta contributi giornalieri versati nel periodo compreso fra il primo gennaio 2019 e il 23 marzo scorso, un reddito 2019 non superiore a 75mila euro, e non titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità, oppure almeno sette contributi giornalieri versati dal primo gennaio 2019 al 23 marzo 2021, e reddito 2019 non superiore a 35mila euro.
  • Incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 114/1998), con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS al 23 marzo scorso e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Non possono avere contratti di lavoro dipendente o essere titolari di pensione. >> Tutte le notizie di economia