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Autocertificazione “non c’è obbligo di dire la verità”, la sentenza: perché è un precedente “pericoloso”

26/03/2021 09:45

“Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, anche se ci fosse, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo”, previsto dalla Costituzione. Così la giudice per l’udienza preliminare Alessandra Del Corvo ha assolto un 24enne accusato di aver mentito lo scorso marzo, durante il primo lockdown, quando durante un controllo aveva asserito in un’autocertificazione che stava rincasando dopo il lavoro, mentre in realtà era di riposo. Il gup ha accolto la richiesta della procura di Milano di assoluzione “perché il fatto non sussiste“. Non è questo un precedente “pericoloso”? Un “via libera” a muoversi anche in zona rossa?

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Autocertificazione “non c’è obbligo di dire la verità”, la sentenza: perché è un precedente “pericoloso”

Per il giudice, si legge nella sentenza, “è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica”. Il 24enne, difeso dalla legale Maria Erika Chiusolo, era stato fermato dagli agenti lo scorso 14 marzo in stazione a Cadorna. In quell’occasione aveva dichiarato attraverso autocertificazione di essere in procinto di rincasare dopo il turno di lavoro in un negozio. L’agente però in un secondo momento per verificare che il giovane avesse detto la verità aveva scritto una mail al responsabile del punto vendita. Quest’ultimo aveva svelato che quel giorno il ragazzo era di riposo.

Per il giudice in questo non solo mancano una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid, come pure una legge che preveda l’obbligo di fare autocertificazione, ma sarebbe anche incostituzionale sanzionare penalmente “le false dichiarazioni” di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative”.

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Il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato “è solo eventuale e non necessario”

Secondo la sentenza, chi viene sottoposto a controlli del genere con le autodichiarazioni non può quindi trovarsi “di fronte all’alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze”, ma poi essere comunque “assoggettato a sanzione penale” per falso ideologico del privato in atto pubblico. L’alternativa, che oscilla tra il vero e il falso, chiarisce ancora il gup, “contrasta con il diritto di difesa” della persona. Perché altrimenti, si legge ancora, si dovrebbe sostenere che “il privato sia obbligato a ‘dire il vero’” nell’autocertificazione “pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione a indagini” per un reato penale o, come in questi casi ora, a “sanzioni amministrative pecuniarie”. Il gup, infine, nella sentenza rimarca come il controllo successivo “sulla veridicità di quanto dichiarato” dai privati “è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione”. Non è la prima sentenza che va in questa direzione.

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Autocertificazione Covid, gup di Milano assolve giovane: il caso fa discutere

Già a gennaio il giudice Dario De Luca, gip del tribunale di Reggio Emilia, aveva prosciolto una coppia che ad un posto di blocco in pieno lockdown aveva mostrato un’autocertificazione falsa, ritenendo illegittimo il dpcm anti-Covid. A detta del giudice, di fatto, non si può imporre un obbligo di permanenza domiciliare che “nel nostro ordinamento giuridico consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio”. Leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 23.696 nuovi casi e 460 morti, +32 in intensiva